Un tema caldo è quello delle penali negli appalti pubblici, che, con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, è sempre più sotto i riflettori delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.
La somministrazione delle penali concerne la fase esecutiva del contratto di appalto pubblico e, quindi, di competenza del giudice ordinario, con applicazione dei principi civilistici, che concernono la buona fede e la correttezza nell’esecuzione della prestazione appaltata, nonchè l’esistenza o meno del danno effettivo che la stazione appaltante ha potuto subire da un’inadempienza dell’appaltatore. Sempre più frequenti sono i chiarimenti dei giudici del merito, che invitano la Committente ad essere più collaborativa e comprensiva con l’appaltatore inadempiente, soprattutto allorquando sussiste un credito dello stesso derivante dall’esecuzione contrattuale, atteso che sussiste in tal caso un forte squilibrio delle reciproche prestazioni. Il tema è stato affrontato, con spunti molto interessanti, che faranno discutere e che porteranno a nuove sentenze dei giudici del merito, in una delibera dell’ANAC, la n.73/2024, con la quale è stato chiarito:
Nell’ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l’applicazione delle penali a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penaledeve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale,da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.Da qui, la rilevante circostanza che è necessario provare l’esistenza del danno e quantificarlo, per procedere con l’applicazione della penale. Non solo! Nella citata delibera, l’ANAC ricorda che le penali non possono mai superare il 10% del prezzo del contratto di appalto e che esse penali devono essere tipizzate, ossia descritte e previste analiticamente negli atti di gara, quando non rientrano nell’unica ipotesi codificata, ossia quella dei ritardi.
Tutto è in divenire su questo scottante tema.
Avv. Nicoletta Pescatore