L’Art. 182 c.p.c.: la procura inesistente

Avv. Nicoletta Pescatore

Un tema sempre sotto i riflettori è quello riguardante le patologie della procura ad litem, la sua sanabilità o la sua inesistenza, tanto da richiedere un intervento della Cassazione a Sezioni Unite, con una sentenza sempre attuale, faro illuminante anche nella vigenza post riforma Cartabia dell’art. 182 c.p.c..

La procura a lite, allorquando è del tutto inesistente, non è ratificabile come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezione Unite 21/12/2022, n. 37434: Posto che il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c. è attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura ‘ad litem’, lo stesso non opera laddove la procura medesima sia inesistente o comunque non risulti in atti.

La sentenza in esame affronta la differenza tra procura nulla (sempre sanabile ex art. 182 c.p.c., con la differenza che in base alla vecchia previsione ante riforma Cartabia la sanatoria era “ex nunc”, post riforma Cartabia la sanatoria è “ex tunc” rispetto agli effetti sostanziali e processuali della domanda e delle eccezioni non rilevabili di ufficiio) e procura inesistente e quindi MAI sanabile ex art. 182 c.p.c.. nonchè svolge una ricostruzione dei diversi orientamenti dottrinali sul punto [ Occorre premettere che, come si esaminerà in prosieguo, va distinta nettamente, per la diversità delle fattispecie e delle ricadute giuridiche, l’ipotesi del difetto riguardante il potere di disporre del diritto in senso sostanziale, da quella dell’istituzione di un avvocato quale procuratore alla lite. Secondo il primo e più estensivo orientamento la nuova formulazione normativa impone al giudice, anche in grado d’appello, l’assegnazione del termine non solo nel caso di procura alle liti affetta da vizi che ne procurino la nullità, ma anche nell’ipotesi di procura inesistente o, comunque, non in atti, invitando la parte alla regolarizzazione (Sez. 3, n. 11359/2014), valorizzandosi la scelta legislativa di avere previsto, oltre alla “rinnovazione”, anche il “rilascio” della procura, così restando priva di rilievo la distinzione tra inesistenza e nullità (in tal senso Sez. 2, n. 10885/2018)……Successivamente la Cassazione ha avuto modo di giudicare manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 182 c.p.c., nella parte in cui non troverebbe applicazione in caso d’inesistenza della procura “non essendo le situazioni delineate suscettibili di comparazione, come pure affermato da Cass., Sez. U, 27/04/2017, n. 10414, onde non è fonte di un vulnus costituzionalmente rilevante il fatto che la disciplina prevista dall’art. 182 c.p.c., comma 2, non trovi applicazione in caso di difetto originario della procura” (Sez. 6, n. 11930, 16/5/2018, pag. 3). Analogamente si è negata la sanatoria a riguardo del ricorso in appello proposto dalla parte personalmente priva del potere di postulare per sé stessa (Sez. 6, n. 24257/2018). Anche questo secondo orientamento valorizza il tenore letterale della disposizione, ma in senso opposto al primo. Il vizio, determinante la nullità della procura al difensore, perciò stesso implicherebbe l’esistenza in atti della procura stessa.] Il secondo e più restrittivo orientamento giurisprudenziale, riportato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37434, nega che la parte possa ovviare, con effetto sanante “ex tunc”, alla mancanza di procura alle liti o, comunque, alla sua assenza in atti e quindi che il Giudice possa concedere termine per la sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c..

La rappresentanza sostanziale è estranea ai meccanismi processuali (sempre sanabile), spiega la Corte, diversamente dalla rappresentanza processuale ed il difetto di procura al difensore (ad es. mancanza di firma della procura, mancanza di autentica del difensore) rende la stessa sempre inesistente, senza che possa soccorrere l’istituto della sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c..